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G8: sodalizio intatto - da Michele Trancossi il 11/05/2010 @ 11:34

FIRENZE, 11 maggio (Reuters) - Per il gip del tribunale di Firenze, il gruppo di imprenditori e alti funzionari accusati dai magistrati di aver pilotato una serie di appalti pubblici legati anche al G8 è "ancora intatto", e rappresenta un "sistema oliato e potente".

La valutazione del giudice per le indagini preliminari di Firenze Rosario Lupo è contenuta nell'ordinanza con cui il 5 maggio scorso ha rigettato la concessione degli arresti domiciliari all'ex presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici Angelo Balducci.

"L'atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle ipotesi accusatorie da parte non solo di Balducci ma di tutti gli indagati è sintomo evidente che il loro soldalizio e la loro solidarietà sono ancora intatte e che, pertanto, in considerazione dei legami profondi con soggetti di livello istituzionale elevato il pericolo non solo di inquinamento probatorio ma anche di recidiva è alquanto elevato [...] Un sistema così ben oliato e potente non si scardina certamente con tre mesi di detenzione", è scritto nell'ordinanza
Balducci è detenuto dal 4 marzo scorso nel carcere di Prato per l'inchiesta sulla scuola marescialli dei Carabinieri di Firenze.

Accusato di corruzione, a Balducci faceva in passato capo la gestione dei cosiddetti Grandi eventi, G8 della Maddalena, Mondiali di Nuoto del 2009 a Roma e 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia.

. "Permangono a carico dell'indagato sia i gravi indizi di colpevoleza che le esigenze cautelari - prosegue il Gip - La difesa dell'indagato è in insanabile contrasto con intercettazioni di significato alquanto palese, il che dà contezza della sua scarsa consapevolezza di quanto gli si contesta, essendosi limitato a difese settoriali, non tenendo conto dell'inquietante contesto che emerge dagli oltre due anni di intercettazione".

Gli arresti domiciliari non garantirebbero le esigenze cautelari, "men che meno in Roma" dove "gravitano i centri di interesse e i rapporti degli indagati".



-- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

Il curriculum dell'ex Ministro Scaiola - da Michele Trancossi il 05/05/2010 @ 08:57

Classe 1948, Scajola è un ex democristiano con un potere fortemente radicato sul "suo" territorio elettorale (Oneglia e la provincia di Imperia).

La sua influenza e' decisamente elevata. Quando sedette al Viminale, prima Alitalia e poi AirOne istituirono un volo diretto Roma-Albenga.

Claudio Scajola era già passato per l'esperienza delle dimissioni prima di approdare in Forza Italia.
Il 12 dicembre 1983 era sindaco dc di Imperia - ruolo che già era stato ricoperto da suo padre - quando fu arrestato dai carabinieri per concussione. In quell'occasione, alla fine fu prosciolto dalle accuse.


Non si può dire che Claudio Scajola sia un ministro su cui puntare nel medio termine. Per la seconda volta in meno di otto anni, la sua avventura dentro il governo si è conclusa malamente con dimissioni anticipate. Oggi è per l'acquisto della casa con vista sul Colosseo, la prima volta invece fu nel 2002 quando Scajola ricopriva la carica di titolare del Viminale. A costargli il posto, però, allora non furono le polemiche seguite al dramma del G8 e alla disastrosa gestione dell'ordine pubblico in occasione del summit di Genova.

Il ministro forzista dell'Interno del governo Berlusconi cadde per le esternazioni su Marco Biagi, il consulente del ministero del Lavoro ucciso dai terroristi quello stesso anno, alle quali si era lasciato andare con alcuni giornalisti durante una visita istituzionale a Cipro: "Biagi era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza". Era il 29 giugno 2002.
La frase di Scajola, riportata il giorno dopo dal Corriere della Sera e dal Sole 24 ore, provocò un uragano di proteste e reazioni imbarazzate che alla fine, il 4 luglio, costrinsero Scajola a dare le dimissioni da ministro.

Alberto Guareschi: il fallimento della Banca che da' solo ai potenti di Parma - da Osiride il 01/05/2010 @ 05:36

Le dimissioni di Alberto Guareschi fanno ridere, il buco di Banca Monte era nell'aria. In città tutti i potenti e i notabili della vecchia cricca imprenditoriale e politica della cosiddetta "ParmaBene" potevano andare a chiedere nello spirito evangelico del "chiedi e ti sarà dato", visto che a loro banca Monte dava tutto quello che chiedevano!
Nominare Gilberto Greci come chiede qualcuno a gran voce, imprenditore estremamente esposto, causalmente, verso Banca Monte, fa abbastanza ridere.
Sarebbe meglio che l'incarico sia dato a qualche personaggio che non abbia una situazione di esposizione significativa verso la banca: magari a qualche non parmigiano, visto che gli imprenditori parmigiani e le leggi elementari dell'economia (a parte Barilla) non hanno certo un buon rapporto.

IN CITTA’ VINCE IL PD. UBALDI: IL COMUNE PASSERA’ DI MANO - da Civilta\' Parmigiana il 12/04/2010 @ 08:22

By Civiltà Parmigiana

Dichiarazioni  di Elvio Ubaldi, rilasciate al quotidiano online ParmaOk.it, sui risultati elettorali nel comune di Parma.

PARMA, 31 MARZO – Dodici quartieri al Pd, uno al Pdl. Le elezioni regionali fanno scattare il campanello d’allarme in vista delle amministrative, in programma per il 2012. La città pare rossa e i temi cari all’elettorato molto distanti da quelli dell’amministrazione guidata da Pietro Vignali. Un segnale negativo per l’attuale maggioranza? Sì. Almeno secondo il presidente del consiglio comunale Elvio Ubaldi, che non nasconde il suo pronostico: “Probabile che la città vada in mano al centro-sinistra”. Ma secondo l’ex primo cittadino non sono solo i dati usciti dalle urne a obbligare a una riflessione. E’ lo stesso comportamento della maggioranza a essere messo sotto accusa: “Il sentimento politico dei cittadini di Parma è prevalentemente collocato a sinistra. Questo avveniva anche negli anni passati e così avevamo una particolare attenzione nel fare in modo che l’amministrazione di Parma, che era una coalizione nata in alternativa alla sinistra, non diventasse un’amministrazione di centro-destra, né nella definizione politica né nelle scelte amministrative”. Cosa che, secondo Ubaldi, non accade più: “Ho l’impressione che in questi ultimi tempi l’amministrazione di Parma abbia fatto molto per identificarsi con il centro-destra e le sue politiche, diventando quasi un’emanazione del centro-destra nazionale. Lo ritengo un grande errore, soprattutto perché è venuta a scomparire la fascia intermedia, rappresentata da Civiltà Parmigiana, che fungeva da raccordo tra l’elettorato moderato anche di sinistra e l’amministrazione comunale. Quindi credo che la maggioranza attuale esca per questi motivi, ancora più che per il dato numerico, fortemente indebolita da queste elezioni. Intanto inizia il tentativo della Lega di mettere forti condizionamenti sulla politica locale. Si apre quindi una stagione politica complessa che al momento sembra critica per l’amministrazione”.

Uno scenario cupo per Vignali e company. “Credo che ogni elezione rappresenti una storia a sé – continua Ubaldi – ma è anche vero che ogni elezione deve imparare da quella precedente. In questa tornata elettorale si è manifestata una prosecuzione del predominio della sinistra nella città di Parma”. Un predominio che fa suonare un campanello d’allarme sotto i Portici del Grano.

fonte: Civilta' Parmigiana


Marcegaglia al governo: basta promesse, impegni e tempi precisi su fisco e infrastrutture - da Michele Trancossi il 11/04/2010 @ 03:49

Basta con le promesse generiche: Confindustria ora chiede con forza al governo impegni precisi con tempi precisi. Riforma del fisco, taglio alla spesa pubblica improduttiva e soldi per infrastrutture, ricerca e innovazione. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, concludendo il convegno biennale del Centro studi Confindustria. «Vogliamo impegni precisi con tempi precisi. Non chiediamo solo le riforme che sono le solite e che purtroppo in questo paese non sono mai state fatte, chiediamo al premier Silvio Berlusconi, tempi precisi. Chiediamo da subito da qui a fine anno un piano serio per tagliare la spesa pubblica improduttiva».

Marcegaglia ha insistito inoltre sul tema del taglio delle tasse - in convergenza con l'intervento del premier Berlusconi - chiedendo un immediato sostegno in questo senso, soprattutto per «chi tiene in piedi il paese» cioè imprese e lavoratori. Il presidente degli industriali, replicando a Berlusconi, ha detto che non si può aspettare tre anni per la riforma del fisco ma bisogna fare qualcosa subito a partire dal taglio dell'Irap. «Le tasse vanno abbassate», ha detto Marcegaglia. La situazione fiscale in Italia è molto problematica, c'è un'enorme evasione fiscale e chi paga le tasse ne paga una quantità insostenibile. Bisogna mettere mano alla riforma è un fatto molto importante. Fare la riforma nel triennio - ha proseguito - è importante e noi collaboriamo ma non possiamo aspettare tre anni vogliamo vedere qualcosa subito. Serve abbassare le tasse su chi tiene in piedi il Paese: le imprese e i cittadini». E in particolare come primo passo tagliare
l'Irap.

Gli industriali chiedono 2,5 miliardi di investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione entro fine maggio. «Siamo fermi - ha proseguito il numero uno di Confindustria - perchè siamo stati colpiti fortemente dalla crisi, in questi due anni abbiamo perso il 6% di Pil ma in realtà abbiamo smesso di crescere da 10 anni e la ricchezza per ogni persona in Italia è diminuita rispetto all'Unione Europea del 7 per cento. Non è solo la crisi di questi due anni ma un processo di più lungo termine. Dobbiamo fermare questo processo perchè meno crescita vuol dire più problemi per l'occupazione e per l'economia».

A stringere i denti, ha proseguito Marcegaglia, non possono essere più solo cittadini e le imprese, anche il governo deve fare la sua parte tagliando la spesa pubblica improduttiva: entro il 2010 questo taglio deve essere pari all'1% del Pil per tre anni e chiede all'esecutivo un «piano triennale» di taglio di spesa corrente. «Chiediamo a fine anno - ha affermato la leader di Confindustria - un piano per tagliare la spesa improduttiva. Vogliamo un impegno preciso per il taglio di spesa corrente all'anno pari all'1% di Pil per tre anni».

Confindustria, attraverso il suo presidente, lancia una sfida: far crescere il prodotto interno lordo del 2% l'anno in tre anni e questo significa molti posti di lavoro in più. «È venuto il momento di cambiare per poter tutti insieme riprendere a crescere. Lanceremo la sfida - ha affermato Marcegaglia - di una crescita del 2% di Pil all'anno per tre anni e questo vuol dire 50 miliardi di euro in più di ricchezza e 700.000 posti di lavoro in più. È una sfida importante che tutti noi dobbiamo portare avanti».

Al presidente del Consiglio, Marcegaglia ha chiesto un impegno «molto forte anche a livello europeo» nei confronti delle banche, perchè «se non riaprono i rubinetti del credito andiamo tutti a fondo». «Chiediamo un impegno importante a favore dell'industria», ha ribadito la presidente degli industriali.


Trichet: bene Tremonti, ma l'Italia ha bisogno di riforme

«Nell'area euro ci attendiamo una crescita moderata nell'anno corrente». È questa la previsione del presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet durante il suo intervento al convegno di Confindustria a Parma. «Mentre entriamo nel secondo trimestre del 2010, l'economia globale ha solo iniziato a emergere da un periodo prolungato di caos. Il recente declino nel commercio internazionale è stato forte, rapido e eccezionalmente sincronizzato. Questo significa che la ripresa in Europa è probabilmente incerta, e diseguale nelle diverse regioni, paesi e settori economici dell'Ue». Il governatore ha espresso un giudizio positivo sull''Italia e la sua politica di bilancio nel medio termine: «Il ministro dell'Economia ha resistito alle pressioni per l'introduzione di stimoli fiscali che vadano oltre l'alleggerimento che deriva dall'azione degli stabilizzatori automatici. Questa è una strategia appropriata, dato il suo scottante debito pubblico e in prospettiva della sua evoluzione nel lungo termine». Anche le banche italiane hanno superato la crisi grazie a «un elevato livello di lucidità». Bisogna comunque sottolineare, aggiunge Trichet, che c'è esitazione da parte degli istituti bancari europei nella concessione del credito alla imprese anche se l'Italia fa parte dei Paesi in controtendenza.
Il governatore ha poi concluso il suo intervento con una ricetta per uscire dalla crisi che punta
sulla ristrutturazione di processo e di prodotto: «Molti paesi dell'area euro hanno adeguato il loro portafoglio di esportazioni alle innovazioni tecnologiche delle economia avanzate. In Italia, la maggior parte delle imprese con più di 20 dipendenti ha avviato processi di ristrutturazione. Molte di loro hanno cominciato a consolidare il proprio livello tecnologico e a diversificare i mercati di riferimento». Un processo di ristrutturazione generalizzato che secondo il presidente della Bce «farà delle imprese europee e italiane le più preparate per affrontare i mercati internazionali».

Corrado Passera: «Stimolare la crescita per creare posti di lavoro»
«È indubbio che ci sono segnali di miglioramento rispetto agli anni scorsi, ma sono d'accordo con Tremonti sul fatto che siamo ancora nel pieno di un anno molto difficile», dice il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo. Il 2010, avverte, «speriamo che possa essere meno difficile del 2009, ma è sicuramente difficile per l'economia quindi la società». Per Corrado Passera, quindi, «la priorità deve essere stimolare la crescita per creare posti di lavoro».
Quanto alle ricette per uscire dalla crisi, per Corrado Passera «bisogna rimettere velocità nel sistema: in questo Paese ci vuole troppo tempo per prendere qualsiasi tipo di decisione, per esempio per fare una infrastrutture metterci venti anni, invece che 2 o 5 come altri Paesi riescono a fare, significa rinunciare a posti di lavoro, investimenti, e crescita».

Berlusconi: "L’Italia non è in declino Il governo fa la sua parte, ora riforme" - da Michele Trancossi il 11/04/2010 @ 03:45

Pubblico volutamente il resoconto fornito da Il Giornale, riempiendomi di nostalgia e sbigottimento, per quello che quel grande quotidiano era ai tempi (purtroppo dimenticati di Indro Montanelli) e per quello che e' oggi.  permette di rendersi conto delle vere proccupazioni del premier: TV pubblica. magistratura... Lavoro, produzione di ricchezza, debito pubblico, per lui sono elementi marginali. Capisco le ragioni della maggior sintonia tra Confindustria e Lega.

«Non siamo un Paese in declino». Silvio Berlusconi lo dice davanti a una platea di seimila imprenditori, la categoria degli ottimisti: «Mai visto un pessimista arrivare da nessuna parte». Il premier invita Confindustria a lavorare assieme perché «siamo dalla stessa parte e vogliamo le stesse riforme». Fiducia, coraggio, ambizione, capacità di sacrificio, nessuna concessione «a pessimismo, disfattismo, contestazione alimentati da varie parti». Berlusconi è a casa in Confindustria, «la nostra associazione». E la presidente Emma Marcegaglia lo ripete più volte: «Siamo con te».
All’appuntamento di Parma su «Libertà e benessere» il capo del governo si presenta con un dossier che completa l’opuscolo azzurro sul «governo del fare» sventolato come una bandiera. Un dossier di cifre anticatastrofismi. Il deficit pubblico italiano, spiega Berlusconi, al netto degli interessi sul debito è il più basso d’Europa. La riduzione del Pil è contenuta rispetto ad altri Paesi. Dal 1999 la produzione manifatturiera è cresciuta più che in Germania, Francia e Gran Bretagna. L’export va meglio che in Usa e Giappone. Dal 1980 al 2005 siamo quelli che hanno aumentato di più le esportazioni manifatturiere. Il premier non rivendica benemerenze: «Il merito è soltanto di voi imprenditori e dovete esserne orgogliosi», esclama tra gli applausi.
Non ci sono soltanto i successi dell’industria. «La famiglia è stata un formidabile ammortizzatore sociale avendo fatto la scelta economicamente e moralmente valida di non indebitarsi. La ricchezza patrimoniale e finanziaria è seconda soltanto ai Paesi del Benelux». Il governo «fa la sua parte»: ha garantito la coesione sociale, i 12 provvedimenti anticrisi (cassa integrazione e incentivi vari) hanno sostenuto l’economia, gli aiuti alle banche hanno garantito una moratoria sui debiti a oltre 140mila imprese e altre 26mila hanno avuto accesso ai fondi di garanzia. «Siamo al lavoro per sburocratizzare la pubblica amministrazione, in un anno e mezzo sarà tutta su internet e si ridurrà la spesa. Abbiamo favorito l’accordo sulla riduzione delle armi nucleari puntando a un mondo senza l’incubo dell’atomica. Stiamo combattendo una lotta spietata alla criminalità organizzata e daremo ragione a Giovanni Falcone sconfiggendo la mafia. La situazione generale sta cambiando: l’altro giorno da mio figlio ho saputo che la pubblicità, un indicatore fondamentale del rilancio, sta risalendo in modo verticale».
«Naturalmente - riconosce il premier - non basta. Siamo coscienti di tutti i gravi problemi che ci affliggono. Ma rassicuriamo voi imprenditori che libereremo i cittadini e le imprese dall’oppressione burocratica, fiscale e giudiziaria». Ecco le riforme che Berlusconi realizzerà nei prossimi tre anni «perché abbiamo una maggioranza coesa». La prima, «anche se forse non in ordine di tempo, è quella delle istituzioni. Il ministro piè veloce Calderoli ha già portato la prima bozza al presidente Napolitano, ma discuteremo di tutto in tante sedi, ascolteremo ogni parere e alla fine il governo presenterà il suo disegno di legge al Parlamento. L’obiettivo è dare al premier i poteri dei colleghi europei: la nostra Costituzione, scritta nel timore di tornare sotto un nuovo regime, ha dato tutti i poteri alle Camere e nessuno al governo. Un esempio? Dopo un anno, la mia geniale idea del piano casa non è applicata neppure nelle regioni amministrate dal centrodestra».
Capitolo due: fisco. «Materia urgente, difficile, complessa. Disboscheremo la selva di leggi fiscali e arriveremo a un codice certo di tutta la normativa. Spero basteranno meno di tre anni. Avete la garanzia dell’ottimo ministro Tremonti, un uomo geniale, dalla forza d’animo rilevantissima, che quasi da solo ha respinto fulmini e saette che piovevano da tutte le parti: potevamo finire come la Grecia, invece grazie a lui abbiamo tenuto i conti in ordine. Il rigore della nostra politica fiscale ed economica è imprescindibile. A Tremonti, chapeau».
Terza riforma sul tappeto, quella della giustizia. «Quella civile è già modificata ma ci vuole tempo per l’applicazione. L’obiettivo è dimezzare i tempi. Sul versante penale, vi parla il più grande imputato di tutti i tempi e dell’universo. Sto governando da più di 2500 giorni, più del grande De Gasperi, e ho collezionato 2550 udienze. C’è una patologia in atto: le leggi che non piacciono a Magistratura democratica finiscono alla Corte costituzionale che le abroga, essendo un organo politico con 11 membri su 15 nominati da presidenti della Repubblica vicini alla sinistra». Ultimo tema toccato da Berlusconi, la legge sulle intercettazioni: «Ci riprenderemo il diritto alla libertà di telefonare nella riservatezza. Io sono stato intercettato 18 volte da una magistratura periferica e per aver respinto inaccettabili processi televisivi a cittadini che non possono difendersi, cosa ancor più grave se fatti alla tv pubblica pagata con i soldi di tutti i cittadini».

Ma Marcegaglia ha fretta "Troppi tre anni d’attesa" - da Michele Trancossi il 11/04/2010 @ 03:36

Gli imprenditori sollecitano il governo
ROBERTO GIOVANNINI
Sbaglierebbe chi interpretasse la lunga lista della spesa snocciolata da Emma Marcegaglia come un attacco al governo e al suo premier Silvio Berlusconi. Il capo di Confindustria ha incalzato l'Esecutivo, in alcuni momenti con veemenza. Eppure, lo ha fatto senza riuscire a trovare neanche un minuscolo atto o decisione del governo sbagliata o controproducente o da correggere. Del resto, come diceva l'Avvocato Agnelli, Confindustria è governativa per definizione; e questa presidenza non si distingue certamente da questo punto di vista. Tuttavia, a molti degli osservatori presenti nel salone della Fiera di Parma è parso di cogliere un segno nuovo: un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti della Lega Nord. «Il bravo ministro Calderoli, che noi stimiamo – ha detto a un certo punto Marcegaglia nelle sue conclusioni - ha presentato una legge per tagliare gli enti inutili. Ora quella legge giace morta. Per favore, presidente Berlusconi, tiratela fuori e subito. Noi vi sosterremo per fronteggiare le resistenze che ci saranno». Più forte ancora un secondo passaggio. «Non è più il tempo di dire federalismo fiscale sì federalismo fiscale no. Il federalismo fiscale va fatto e fatto bene».

Infine, dopo l'elogio al riformismo del Carroccio, bacchettate per il blocco ex-An: il primo atto di Renata Polverini e Giuseppe Scopelliti neopresidenti di Lazio e Calabria, è stato «andare a Palazzo Chigi a chiedere la diluizione del deficit sanitario? Se si comincia così vuol dire che il federalismo fiscale non esiste». Insomma, come afferma Daniele Pezzoni, presidente degli industriali di Parma, «noi imprenditori siamo vicini al presidente Marcegaglia, e vicini anche a Berlusconi e all'attuale governo, di cui la Lega Nord fa parte. Ma a certe condizioni. E noi possiamo fare da sprone al governo». E per spronare, Emma Marcegaglia ha spronato. Berlusconi aveva detto che in pratica la crisi non si era sentita in Italia? Il «Paese è fermo», replica lei, «i segnali dicono che siamo in declino da dieci anni». Per questo bisogna «girare pagina e assumere impegni precisi in tempi precisi». Ad esempio sul fisco: «Non possiamo aspettare tre anni per una riforma fiscale, dobbiamo implementarla prima». «Basta promesse generiche – insiste - il governo mostri di preferire le decisioni ai rinvii e faccia quello che non si è fatto negli ultimi 15 anni». Perché, ora, dopo le elezioni, «queste Regionali ti offrono una prova, che è l'ultima, senza appello». Dopodiché, non è che ci siano alternative al Cavaliere: «tutti insieme, con il tuo governo, dobbiamo superare i problemi dell'Italia». E giù lodi per molti ministri, da Sacconi alla Gelmini. La lista della richieste di Confindustria non è corta. Semplificazione dello Stato, fisco, federalismo fiscale, nucleare. Ma da subito, al massimo entro fine maggio, un miliardo per la ricerca e un miliardo e mezzo per le infrastrutture. Per fine anno, un piano per tagliare la spesa corrente dell'1% di Pil all'anno per tre anni. In questo modo, «si potrà tornare a crescere del 2% di Pil all'anno nel prossimo triennio, e assicurare 50 miliardi di euro in più di ricchezza e 700mila nuovi posti di lavoro».

Piovono applausi, come pure moltissimi applausi si prende il leader della Cisl Raffaele Bonanni, che attacca ventre a terra la Cgil («una parte minoritaria del sindacato che ostacola e pone veti»), chiede sgravi fiscali per imprese e lavoratori, e dice «basta ai presidenti di provincia che prendono più del Presidente degli Stati Uniti». Bonanni piace persino più di Maurizio Sacconi, che annuncia un piano triennale per il lavoro, chiede ai giovani di accettare qualunque lavoro manuale, e assicura la sostituzione dello Statuto dei Lavoratori.

La stampa

Un giro di valzer per Emma «la padana» Ora punta su Bossi - da Michele Trancossi il 11/04/2010 @ 03:35

Un giro di valzer per Emma «la padana» Ora punta su Bossi

di Rinaldo Gianolatutti 

La realtà è questa: Silvio non scalda più i cuori come una volta. Anche lui non riesce più a fare troppe promesse, a raccontare troppe balle, sa che nemmeno i suoi più fedeli aficionados seduti nella grande platea alla Fiera di Parma possono reggere più il gioco. L’unica certezza è che il premier ha preparato il libro «Il governo del fare» che vuole distribuire agli associati di Confindustria. Sono passati i bei tempi del 2001 e del 2002, quando Berlusconi trionfava nelle Assise confindustriali di Parma, quando Calisto Tanzi pagava e invitava imprenditori e banchieri nella sua bella villa di Collecchio a mangiare e bere, con i Kandinskij e i De Nittis appesi ai muri.

Perchè uno sarà pur un bancarottiere, ma con la cultura non si scherza. Nessuno, però, si ricorda del grande elargitore, nemmeno la Gazzetta di Parma , la Pra vda locale degli industriali. Ma questa non è giornata per i ricordi, alè si cambia aria. Emma Marcegaglia lancia la svolta e con le sue truppe si prepara a fronteggiare una crisi ancora lunga che, tra il 2008 e il 2009, ha determinato un calo del 6% del pil e la scomparsa di un milione di posti di lavoro. Per la prima volta in due anni la leader di Confindustria ha fatto un discorso che segna un cambio di passo, apre forse un’altra stagione comunque densa di incognite. Accantonato il fastidioso birignano confindustriale, Marcegaglia ha deciso che, a metà del suo mandato finora certo non memorabile, è ora di sparigliare le carte anche con l’azionista di riferimento Berlusconi.

La presidente degli industriali non fa una piega ed è pronta a cambiare cavallo politico: se Berlusconi non riesce nelle sue riforme e insiste solo sulle sue personali questioni giudiziarie, allora si può tentare con Bossi e i suoi leghisti. D’altra parte il risultato elettorale delle regionali non lascia dubbi: la Lega ha vinto al Nord, da Torino a Treviso, dove pulsa l’industria manifatturiera, dove la “fabbrica diffusa” sancisce il patto, o forse solo una momentanea alleanza, dei produttori, operai e piccoli imprenditori il cui destino appare strettamente legato. Come sia possibile per la politica leghista soddisfare le imprese, gli artigiani, i commercianti e il “popolo”, cioè i lavoratori dipendenti è una sfida ancora tutta da vedere.

La Confindustria, sempre attenta ai risparmi e all’efficienza, è pronta addirittura a sposare il federalismo leghista dopo che per anni aveva messo le mani avanti, denunciando il rischio evidente di nuovi sprechi anzichè di una maggiore efficienza nella gestione delle amministrazioni locali e nella distribuzione equa delle risorse. Ora la presidente Marcegaglia è pronta a cavalcare la tigre padana, senza prendere le distanze pubblicamente nemmeno dai suoi chiari istinti xenofobi, perchè le imprese non vivono di promesse, ma di quattrini e affari. E qualcuno, dopo due anni di crisi drammatica, deve portare nuove occasioni proprio per moltiplicare quattrini e affari.

E se Bossi è meno elegante di Berlusconi ma più efficace, allora va bene pure lui. La svolta leghista della Confindustria dovrà essere misurata nelle prossime settimane, ma già ora si può dire che la scelta di Emma da Mantova non è stata un’invenzione dell’ultimo momento, non è stata ispirata da una necessità mediatica. Nelle ultime settimane le piccole e medie imprese hanno fatto capire a Marcegaglia che dopo due anni di allineamento con il governo Berlusconi il bilancio era largamente in deficit. La Confindustria ha portato a casa poco, quasi nulla, certo non i punti elencati ieri come obiettivi prioritari per il rilancio dell’economia e del paese. In più la presidente è uscita, per ora, vincente da un gioco di potere tutto confindustriale, in contrasto con Luca di Montezemolo e soci, e ha rintuzzato le critiche, mai sopite, per la gestione deludente e in passivo di quella macchina da soldi che era una volta Il Sole-24 Ore.

Ma, davanti a una crisi ancora faticosa e in assenza di forti e organici interventi del governo, la fronda confindustriale potrebbe riprendere fiato. In questo giro di valzer di Marcegaglia l’aspetto che appare più preoccupante è la totale rimozione dei meriti, pochi ma ci sono, delle politiche dei governi di centrosinistra, dei Prodi e dei Bersani. La presidente parla delle liberalizzazioni ma si dimentica di ricordare che le lanciò il segretario del pd e oggi il centrodestra le vuole picconare. Cita la necessità di togliere il costo del lavoro dall’Irap, ma evita di ricordare che è la proposta fatta da Epifani.

L’opposizione, il centro sinistra, anche il più grande sindacato italiano scompaiono almeno oggi dall’orizzonte della Confindustria che gioca le sue carte tutte nel recinto del centrodestra. Niente di male, basta saperlo e ricordarsene in futuro. Marcegaglia, in più, non sembra cogliere la negatività dell’asse Sacconi-Bonanni che punta esclusivamente a escludere la Cgil dal confronto sindacale e industriale, come è avvenuto con il blitz sull’avviso comune dell’arbitrato. Comunque vada la Confindustria di Bossi o di Silvio, per i lavoratori saranno guai.

11 aprile 2010

L'Unita'

Il Comune di Parma affondato da Berlusconi e Tremonti: Il testo del decreto. - da Michele Trancossi il 28/03/2010 @ 06:04

Il testo del DECRETO-LEGGE                       
25 marzo 2010, n. 40                

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori. (10G0062) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda
in particolari settori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             E m a n a: 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle
nuove regole  europee  sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
deliberazioni di modifica degli atti  costitutivi  per  trasferimento
all'estero della sede sociale  delle  societa'  e'  obbligatoria,  da
parte dei soggetti tenuti, mediante la  comunicazione  unica  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  nei  confronti
degli  Uffici  del  Registro  imprese  delle  Camere  di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio» da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. 

        
      
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   potenziamento   dell'amministrazione
  finanziaria  ed  effettivita'  del  recupero  di  imposte  italiane
  all'estero e di adeguamento comunitario 
  1. In fase di prima applicazione  della  direttiva  Ecofin  del  19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane: 
    a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dai commi precedenti  ed  in  alternativa  a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della   residenza   estera   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o  a  quello  della
sede legale estera risultante  dal  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile.  In  mancanza  dei  predetti
indirizzi, la spedizione della lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  e'  effettuata   all'indirizzo   estero   indicato   dal
contribuente nelle domande  di  attribuzione  del  numero  di  codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,  primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione  si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). 
  La notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'  validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi  non  abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e  le  successive  variazioni,  con   le   modalita'   previste   con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione; 
    b) le nuove disposizioni  in  materia  di  notificazione  operano
simmetricamente ai fini della  riscossione  e,  conseguentemente,  al
quinto comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «;  per  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
  2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici
di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti,
anche  se  gia'  adottato,  e'  nullo  e  le  somme   percepite   dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano
l'effettivita' di  clausole  idonee  a  garantire  l'introduzione  di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  automaticita',  a   fronte   di   casi   di
inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al
concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali
sanzioni  in  funzione  della  gravita'  dell'inadempimento,  nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del
principio  di  effettivita'  della  clausola   di   decadenza   dalla
concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
  3. Ai fini della rideterminazione dei principi  fondamentali  della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   urgenti   disposizioni
attuative,  tese  ad  impedire  pratiche  di  esercizio  abusivo  del
servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la
materia.  Con  il  suddetto  decreto  sono,  altresi',  definiti  gli
indirizzi  generali  per   l'attivita'   di   programmazione   e   di
pianificazione delle regioni, ai fini  del  rilascio,  da  parte  dei
Comuni, dei titoli autorizzativi. 
  4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Deflazione del contenzioso 
                e razionalizzazione della riscossione 
 
  1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione  concentrando  e
razionalizzando  le  risorse  dell'Amministrazione  finanziaria,   si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare  il  contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione: 
    a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e  seguenti  del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma
dell'articolo 16» e, dopo le  parole:  «dell'originale  notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero  copia  autentica  della  sentenza
consegnata o spedita per  posta,  con  fotocopia  della  ricevuta  di
deposito o della spedizione per raccomandata  a  mezzo  del  servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»; 
    b) all'articolo 48, comma 3, del  predetto  decreto  legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla  prima  e'  superiore  a  50.000
euro,»  e,  coerentemente,  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  dopo  le  parole:  «e  per  il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se  superiori
a 50.000 euro,»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto  decreto  legislativo
e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle  sentenze  delle  commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle  decisioni  della
Commissione tributaria centrale. 
  3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate  degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese,  hanno  esercitato  le  funzioni  di  cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, per conto di non  meno  di  cinquanta  enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo  di  cui  all'articolo  53  del  predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,  n.  289,  sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero  della  societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali  procedure,  anche  in
assenza  di  domanda,  le  predette  societa'  per  le  quali   venga
dichiarato dal tribunale lo stato di  insolvenza.  In  tali  casi  il
commissario e' nominato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  L'ammissione
alle  procedure,  fino  all'esaurimento  delle  stesse,  comporta  la
persistenza nei riguardi delle predette  societa'  delle  convenzioni
vigenti con gli  enti  locali  immediatamente  prima  della  data  di
cancellazione dall'albo di cui al  citato  articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso  le  riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei  poteri,
anche  di  riscossione,  di  cui  le  predette  societa'  disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su  istanza  degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle  predette
convenzioni, il commissario puo'  certificare,  secondo  modalita'  e
termini  di   attuazione   stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, se  il  relativo  credito  sia  certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale  la
cessione pro soluto a favore  di  banche  o  intermediari  finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente.  I  regolamenti  emanati  in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n.  446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro,  i  requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di  onorabilita',  professionalita'  e  di
assenza  di  cause  di  incompatibilita',   che   sono   disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura,  pubblica  o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli  enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo  52  del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche'  dell'eventuale
sospensione,  cancellazione  o  decadenza  dall'albo  in   precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto. 

        
Art. 4  (ndr. Sabotaggio a Parma)
 

Fondo per interventi a sostegno
della domanda in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo
un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni
ulteriore disposizione applicativa.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella
ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate
tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'
soppresso.
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a
finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento
delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca
si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei
suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento
statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,
su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del
presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in
essere.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A
compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota
delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.
                               Art. 5 
 
 
                      Attivita' edilizia libera 
 
  1. L'articolo 6 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (L)  -  (Attivita'  edilizia  libera).  -  1.  Salvo  piu'
restrittive  disposizioni  previste  dalla  disciplina  regionale   e
comunque   nell'osservanza   delle   prescrizioni   degli   strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza   energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
i seguenti interventi possono  essere  eseguiti  senza  alcun  titolo
abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre  che  non  riguardino  le
parti strutturali dell'edificio, non comportino  aumento  del  numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    c)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    d) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    e) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    g)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; 
    h) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; 
    i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  il  rilascio  del  certificato   di
prevenzione  incendi  per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,   il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria  con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine  previsto  dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,  e'
ridotto a trenta giorni. 
  3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al  comma  1,  lettere
b), f), h),  i)  e  l),  l'interessato,  anche  per  via  telematica,
comunica all'amministrazione comunale,  allegando  le  autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle  normative  di  settore  e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b),  i  dati
identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la
realizzazione dei lavori. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico 
 
            Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa 
 
             Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Tagli alla Metropoplitana: Il testo del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 Il governo Berluscono contro Parma: ecco il decreto! - da Michele Trancossi il 28/03/2010 @ 05:59



Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori. (10G0062) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda
in particolari settori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             E m a n a: 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle
nuove regole  europee  sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
deliberazioni di modifica degli atti  costitutivi  per  trasferimento
all'estero della sede sociale  delle  societa'  e'  obbligatoria,  da
parte dei soggetti tenuti, mediante la  comunicazione  unica  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  nei  confronti
degli  Uffici  del  Registro  imprese  delle  Camere  di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio» da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. 

        
      
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   potenziamento   dell'amministrazione
  finanziaria  ed  effettivita'  del  recupero  di  imposte  italiane
  all'estero e di adeguamento comunitario 
  1. In fase di prima applicazione  della  direttiva  Ecofin  del  19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane: 
    a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dai commi precedenti  ed  in  alternativa  a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della   residenza   estera   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o  a  quello  della
sede legale estera risultante  dal  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile.  In  mancanza  dei  predetti
indirizzi, la spedizione della lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  e'  effettuata   all'indirizzo   estero   indicato   dal
contribuente nelle domande  di  attribuzione  del  numero  di  codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,  primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione  si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). 
  La notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'  validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi  non  abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e  le  successive  variazioni,  con   le   modalita'   previste   con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione; 
    b) le nuove disposizioni  in  materia  di  notificazione  operano
simmetricamente ai fini della  riscossione  e,  conseguentemente,  al
quinto comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «;  per  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
  2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici
di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti,
anche  se  gia'  adottato,  e'  nullo  e  le  somme   percepite   dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano
l'effettivita' di  clausole  idonee  a  garantire  l'introduzione  di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  automaticita',  a   fronte   di   casi   di
inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al
concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali
sanzioni  in  funzione  della  gravita'  dell'inadempimento,  nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del
principio  di  effettivita'  della  clausola   di   decadenza   dalla
concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
  3. Ai fini della rideterminazione dei principi  fondamentali  della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   urgenti   disposizioni
attuative,  tese  ad  impedire  pratiche  di  esercizio  abusivo  del
servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la
materia.  Con  il  suddetto  decreto  sono,  altresi',  definiti  gli
indirizzi  generali  per   l'attivita'   di   programmazione   e   di
pianificazione delle regioni, ai fini  del  rilascio,  da  parte  dei
Comuni, dei titoli autorizzativi. 
  4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Deflazione del contenzioso 
                e razionalizzazione della riscossione 
 
  1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione  concentrando  e
razionalizzando  le  risorse  dell'Amministrazione  finanziaria,   si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare  il  contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione: 
    a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e  seguenti  del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma
dell'articolo 16» e, dopo le  parole:  «dell'originale  notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero  copia  autentica  della  sentenza
consegnata o spedita per  posta,  con  fotocopia  della  ricevuta  di
deposito o della spedizione per raccomandata  a  mezzo  del  servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»; 
    b) all'articolo 48, comma 3, del  predetto  decreto  legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla  prima  e'  superiore  a  50.000
euro,»  e,  coerentemente,  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  dopo  le  parole:  «e  per  il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se  superiori
a 50.000 euro,»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto  decreto  legislativo
e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle  sentenze  delle  commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle  decisioni  della
Commissione tributaria centrale. 
  3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate  degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese,  hanno  esercitato  le  funzioni  di  cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, per conto di non  meno  di  cinquanta  enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo  di  cui  all'articolo  53  del  predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,  n.  289,  sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero  della  societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali  procedure,  anche  in
assenza  di  domanda,  le  predette  societa'  per  le  quali   venga
dichiarato dal tribunale lo stato di  insolvenza.  In  tali  casi  il
commissario e' nominato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  L'ammissione
alle  procedure,  fino  all'esaurimento  delle  stesse,  comporta  la
persistenza nei riguardi delle predette  societa'  delle  convenzioni
vigenti con gli  enti  locali  immediatamente  prima  della  data  di
cancellazione dall'albo di cui al  citato  articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso  le  riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei  poteri,
anche  di  riscossione,  di  cui  le  predette  societa'  disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su  istanza  degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle  predette
convenzioni, il commissario puo'  certificare,  secondo  modalita'  e
termini  di   attuazione   stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, se  il  relativo  credito  sia  certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale  la
cessione pro soluto a favore  di  banche  o  intermediari  finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente.  I  regolamenti  emanati  in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n.  446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro,  i  requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di  onorabilita',  professionalita'  e  di
assenza  di  cause  di  incompatibilita',   che   sono   disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura,  pubblica  o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli  enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo  52  del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche'  dell'eventuale
sospensione,  cancellazione  o  decadenza  dall'albo  in   precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Fondo per interventi a sostegno 
                della domanda in particolari settori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica, ecocompatibilita'  e  di  miglioramento  della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300  milioni  di  euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro,  ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni  di  euro  a  valere  sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo  1,  comma  847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte  in  conto
residui e che a tale fine  vengono  versate  all'entrata  per  essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori  50  milioni  di  euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010,  di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e,  per  gli  obiettivi  di  efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del  fondo  definendo
un tetto di spesa massima per  ciascuna  tipologia  di  contributi  e
prevedendo la  possibilita'  di  avvalersi  della  collaborazione  di
organismi  esterni  alla  pubblica  amministrazione,   nonche'   ogni
ulteriore disposizione applicativa. 
  2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese  che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13  o  14  della  tabella
ATECO di  cui  al  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2010.
L'agevolazione  di  cui  al  presente  comma   puo'   essere   fruita
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il  periodo  di  imposta  di  effettuazione  degli
investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti  di  cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
agli  aiuti  d'importanza  minore   fino   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalita'   di   attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione  e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  847,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario  2010,  che  a
tale fine sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita': 
    a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo  da  destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso  costruite  con  avanzate
tecnologie duali; 
    b)  interventi  per  il  settore  dell'alta  tecnologia,  per  le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    c) interventi di cui all'articolo 45, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  nonche'  per  l'avvio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  All'articolo  2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo  e'
soppresso. 
  6. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il «Fondo per le  infrastrutture  portuali»,  destinato  a
finanziare  le  opere  infrastrutturali  nei   porti   di   rilevanza
nazionale. Il Fondo e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore  al  cinquanta  per  cento
delle risorse destinate all'ammortamento  del  finanziamento  statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali. 
  7. E'  revocato  il  finanziamento  statale  previsto  per  l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti  della  revoca
si estendono, determinandone lo  scioglimento,  a  tutti  i  rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il  contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di  una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  al  soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere  sulla
quota parte del finanziamento non ancora  erogata.  Il  contratto  di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto  nei
suoi confronti nei limiti  della  quota  del  finanziamento  erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del  presente
comma. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  competente,  la  quota  di  finanziamento
statale residua all'esito della destinazione  delle  risorse  per  le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere  devoluta  integralmente,
su richiesta  dell'ente  pubblico  di  riferimento  del  beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici.  Qualora,  ai  sensi  del
presente comma, quota parte del finanziamento sia  devoluta  all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario,  il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si  risolve  e  le  corrispondenti  risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalita'  del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto  di  mutuo  rimasto  in
essere. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno
2011, si provvede mediante  utilizzo  di  una  quota  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  1,  2  e  3.  A
compensazione  del  minor   versamento   sull'apposita   contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni  di  euro,  dei  residui
iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore  quota
delle predette maggiori entrate pari a  111,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014,  rimane  acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale  n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La  restante  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dal  presente  provvedimento  concorre  alla  realizzazione
degli   obiettivi   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Attivita' edilizia libera 
 
  1. L'articolo 6 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (L)  -  (Attivita'  edilizia  libera).  -  1.  Salvo  piu'
restrittive  disposizioni  previste  dalla  disciplina  regionale   e
comunque   nell'osservanza   delle   prescrizioni   degli   strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza   energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
i seguenti interventi possono  essere  eseguiti  senza  alcun  titolo
abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre  che  non  riguardino  le
parti strutturali dell'edificio, non comportino  aumento  del  numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    c)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    d) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    e) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    g)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; 
    h) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; 
    i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  il  rilascio  del  certificato   di
prevenzione  incendi  per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,   il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria  con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine  previsto  dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,  e'
ridotto a trenta giorni. 
  3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al  comma  1,  lettere
b), f), h),  i)  e  l),  l'interessato,  anche  per  via  telematica,
comunica all'amministrazione comunale,  allegando  le  autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle  normative  di  settore  e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b),  i  dati
identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la
realizzazione dei lavori. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico 
 
            Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa 
 
             Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

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