FIRENZE, 11 maggio (Reuters) - Per il gip del tribunale di Firenze, il gruppo di imprenditori e alti funzionari accusati dai magistrati di aver pilotato una serie di appalti pubblici legati anche al G8 è "ancora intatto", e rappresenta un "sistema oliato e potente".
La valutazione del giudice per le indagini preliminari di Firenze Rosario Lupo è contenuta nell'ordinanza con cui il 5 maggio scorso ha rigettato la concessione degli arresti domiciliari all'ex presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici Angelo Balducci.
"L'atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle ipotesi accusatorie da parte non solo di Balducci ma di tutti gli indagati è sintomo evidente che il loro soldalizio e la loro solidarietà sono ancora intatte e che, pertanto, in considerazione dei legami profondi con soggetti di livello istituzionale elevato il pericolo non solo di inquinamento probatorio ma anche di recidiva è alquanto elevato [...] Un sistema così ben oliato e potente non si scardina certamente con tre mesi di detenzione", è scritto nell'ordinanza
Balducci è detenuto dal 4 marzo scorso nel carcere di Prato per l'inchiesta sulla scuola marescialli dei Carabinieri di Firenze.
Accusato di corruzione, a Balducci faceva in passato capo la gestione dei cosiddetti Grandi eventi, G8 della Maddalena, Mondiali di Nuoto del 2009 a Roma e 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia.
. "Permangono a carico dell'indagato sia i gravi indizi di colpevoleza che le esigenze cautelari - prosegue il Gip - La difesa dell'indagato è in insanabile contrasto con intercettazioni di significato alquanto palese, il che dà contezza della sua scarsa consapevolezza di quanto gli si contesta, essendosi limitato a difese settoriali, non tenendo conto dell'inquietante contesto che emerge dagli oltre due anni di intercettazione".
Gli arresti domiciliari non garantirebbero le esigenze cautelari, "men che meno in Roma" dove "gravitano i centri di interesse e i rapporti degli indagati".
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Il curriculum dell'ex Ministro Scaiola
- da Michele Trancossi
il 05/05/2010 @ 08:57
Classe 1948, Scajola è un ex democristiano con un potere fortemente radicato sul "suo" territorio elettorale (Oneglia e la provincia di Imperia).
La sua influenza e' decisamente elevata. Quando sedette al Viminale, prima Alitalia e poi AirOne istituirono un volo diretto Roma-Albenga.
Claudio Scajola era già passato per l'esperienza delle dimissioni prima di approdare in Forza Italia.
Il 12 dicembre 1983 era sindaco dc di Imperia - ruolo che già era stato ricoperto da suo padre - quando fu arrestato dai carabinieri per concussione. In quell'occasione, alla fine fu prosciolto dalle accuse.
Non si può dire che Claudio Scajola sia un ministro su cui puntare nel medio termine. Per la seconda volta in meno di otto anni, la sua avventura dentro il governo si è conclusa malamente con dimissioni anticipate. Oggi è per l'acquisto della casa con vista sul Colosseo, la prima volta invece fu nel 2002 quando Scajola ricopriva la carica di titolare del Viminale. A costargli il posto, però, allora non furono le polemiche seguite al dramma del G8 e alla disastrosa gestione dell'ordine pubblico in occasione del summit di Genova.
Il ministro forzista dell'Interno del governo Berlusconi cadde per le esternazioni su Marco Biagi, il consulente del ministero del Lavoro ucciso dai terroristi quello stesso anno, alle quali si era lasciato andare con alcuni giornalisti durante una visita istituzionale a Cipro: "Biagi era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza". Era il 29 giugno 2002.
La frase di Scajola, riportata il giorno dopo dal Corriere della Sera e dal Sole 24 ore, provocò un uragano di proteste e reazioni imbarazzate che alla fine, il 4 luglio, costrinsero Scajola a dare le dimissioni da ministro.
Alberto Guareschi: il fallimento della Banca che da' solo ai potenti di Parma
- da Osiride il 01/05/2010 @ 05:36
Le dimissioni di Alberto Guareschi fanno ridere, il buco di Banca Monte era nell'aria. In città tutti i potenti e i notabili della vecchia cricca imprenditoriale e politica della cosiddetta "ParmaBene" potevano andare a chiedere nello spirito evangelico del "chiedi e ti sarà dato", visto che a loro banca Monte dava tutto quello che chiedevano!
Nominare Gilberto Greci come chiede qualcuno a gran voce, imprenditore estremamente esposto, causalmente, verso Banca Monte, fa abbastanza ridere.
Sarebbe meglio che l'incarico sia dato a qualche personaggio che non abbia una situazione di esposizione significativa verso la banca: magari a qualche non parmigiano, visto che gli imprenditori parmigiani e le leggi elementari dell'economia (a parte Barilla) non hanno certo un buon rapporto.
IN CITTA’ VINCE IL PD. UBALDI: IL COMUNE PASSERA’ DI MANO
- da Civilta\' Parmigiana
il 12/04/2010 @ 08:22
By Civiltà Parmigiana
Dichiarazioni di Elvio Ubaldi, rilasciate al quotidiano online ParmaOk.it, sui risultati elettorali nel comune di Parma.
PARMA, 31 MARZO – Dodici quartieri al Pd, uno al Pdl. Le elezioni regionali fanno scattare il campanello d’allarme in vista delle amministrative, in programma per il 2012. La città pare rossa e i temi cari all’elettorato molto distanti da quelli dell’amministrazione guidata da Pietro Vignali. Un segnale negativo per l’attuale maggioranza? Sì. Almeno secondo il presidente del consiglio comunale Elvio Ubaldi, che non nasconde il suo pronostico: “Probabile che la città vada in mano al centro-sinistra”. Ma secondo l’ex primo cittadino non sono solo i dati usciti dalle urne a obbligare a una riflessione. E’ lo stesso comportamento della maggioranza a essere messo sotto accusa: “Il sentimento politico dei cittadini di Parma è prevalentemente collocato a sinistra. Questo avveniva anche negli anni passati e così avevamo una particolare attenzione nel fare in modo che l’amministrazione di Parma, che era una coalizione nata in alternativa alla sinistra, non diventasse un’amministrazione di centro-destra, né nella definizione politica né nelle scelte amministrative”. Cosa che, secondo Ubaldi, non accade più: “Ho l’impressione che in questi ultimi tempi l’amministrazione di Parma abbia fatto molto per identificarsi con il centro-destra e le sue politiche, diventando quasi un’emanazione del centro-destra nazionale. Lo ritengo un grande errore, soprattutto perché è venuta a scomparire la fascia intermedia, rappresentata da Civiltà Parmigiana, che fungeva da raccordo tra l’elettorato moderato anche di sinistra e l’amministrazione comunale. Quindi credo che la maggioranza attuale esca per questi motivi, ancora più che per il dato numerico, fortemente indebolita da queste elezioni. Intanto inizia il tentativo della Lega di mettere forti condizionamenti sulla politica locale. Si apre quindi una stagione politica complessa che al momento sembra critica per l’amministrazione”.
Uno scenario cupo per Vignali e company. “Credo che ogni elezione rappresenti una storia a sé – continua Ubaldi – ma è anche vero che ogni elezione deve imparare da quella precedente. In questa tornata elettorale si è manifestata una prosecuzione del predominio della sinistra nella città di Parma”. Un predominio che fa suonare un campanello d’allarme sotto i Portici del Grano.
Marcegaglia al governo: basta promesse, impegni e tempi precisi su fisco e infrastrutture
- da Michele Trancossi
il 11/04/2010 @ 03:49
Basta con le promesse generiche: Confindustria ora chiede con forza al governo impegni precisi con tempi precisi. Riforma del fisco, taglio alla spesa pubblica improduttiva e soldi per infrastrutture, ricerca e innovazione. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, concludendo il convegno biennale del Centro studi Confindustria. «Vogliamo impegni precisi con tempi precisi. Non chiediamo solo le riforme che sono le solite e che purtroppo in questo paese non sono mai state fatte, chiediamo al premier Silvio Berlusconi, tempi precisi. Chiediamo da subito da qui a fine anno un piano serio per tagliare la spesa pubblica improduttiva».
Marcegaglia ha insistito inoltre sul tema del taglio delle tasse - in convergenza con l'intervento del premier Berlusconi - chiedendo un immediato sostegno in questo senso, soprattutto per «chi tiene in piedi il paese» cioè imprese e lavoratori. Il presidente degli industriali, replicando a Berlusconi, ha detto che non si può aspettare tre anni per la riforma del fisco ma bisogna fare qualcosa subito a partire dal taglio dell'Irap. «Le tasse vanno abbassate», ha detto Marcegaglia. La situazione fiscale in Italia è molto problematica, c'è un'enorme evasione fiscale e chi paga le tasse ne paga una quantità insostenibile. Bisogna mettere mano alla riforma è un fatto molto importante. Fare la riforma nel triennio - ha proseguito - è importante e noi collaboriamo ma non possiamo aspettare tre anni vogliamo vedere qualcosa subito. Serve abbassare le tasse su chi tiene in piedi il Paese: le imprese e i cittadini». E in particolare come primo passo tagliare
l'Irap.
Gli industriali chiedono 2,5 miliardi di investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione entro fine maggio. «Siamo fermi - ha proseguito il numero uno di Confindustria - perchè siamo stati colpiti fortemente dalla crisi, in questi due anni abbiamo perso il 6% di Pil ma in realtà abbiamo smesso di crescere da 10 anni e la ricchezza per ogni persona in Italia è diminuita rispetto all'Unione Europea del 7 per cento. Non è solo la crisi di questi due anni ma un processo di più lungo termine. Dobbiamo fermare questo processo perchè meno crescita vuol dire più problemi per l'occupazione e per l'economia».
A stringere i denti, ha proseguito Marcegaglia, non possono essere più solo cittadini e le imprese, anche il governo deve fare la sua parte tagliando la spesa pubblica improduttiva: entro il 2010 questo taglio deve essere pari all'1% del Pil per tre anni e chiede all'esecutivo un «piano triennale» di taglio di spesa corrente. «Chiediamo a fine anno - ha affermato la leader di Confindustria - un piano per tagliare la spesa improduttiva. Vogliamo un impegno preciso per il taglio di spesa corrente all'anno pari all'1% di Pil per tre anni».
Confindustria, attraverso il suo presidente, lancia una sfida: far crescere il prodotto interno lordo del 2% l'anno in tre anni e questo significa molti posti di lavoro in più. «È venuto il momento di cambiare per poter tutti insieme riprendere a crescere. Lanceremo la sfida - ha affermato Marcegaglia - di una crescita del 2% di Pil all'anno per tre anni e questo vuol dire 50 miliardi di euro in più di ricchezza e 700.000 posti di lavoro in più. È una sfida importante che tutti noi dobbiamo portare avanti».
Al presidente del Consiglio, Marcegaglia ha chiesto un impegno «molto forte anche a livello europeo» nei confronti delle banche, perchè «se non riaprono i rubinetti del credito andiamo tutti a fondo». «Chiediamo un impegno importante a favore dell'industria», ha ribadito la presidente degli industriali.
Trichet: bene Tremonti, ma l'Italia ha bisogno di riforme
«Nell'area euro ci attendiamo una crescita moderata nell'anno corrente». È questa la previsione del presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet durante il suo intervento al convegno di Confindustria a Parma. «Mentre entriamo nel secondo trimestre del 2010, l'economia globale ha solo iniziato a emergere da un periodo prolungato di caos. Il recente declino nel commercio internazionale è stato forte, rapido e eccezionalmente sincronizzato. Questo significa che la ripresa in Europa è probabilmente incerta, e diseguale nelle diverse regioni, paesi e settori economici dell'Ue». Il governatore ha espresso un giudizio positivo sull''Italia e la sua politica di bilancio nel medio termine: «Il ministro dell'Economia ha resistito alle pressioni per l'introduzione di stimoli fiscali che vadano oltre l'alleggerimento che deriva dall'azione degli stabilizzatori automatici. Questa è una strategia appropriata, dato il suo scottante debito pubblico e in prospettiva della sua evoluzione nel lungo termine». Anche le banche italiane hanno superato la crisi grazie a «un elevato livello di lucidità». Bisogna comunque sottolineare, aggiunge Trichet, che c'è esitazione da parte degli istituti bancari europei nella concessione del credito alla imprese anche se l'Italia fa parte dei Paesi in controtendenza.
Il governatore ha poi concluso il suo intervento con una ricetta per uscire dalla crisi che punta
sulla ristrutturazione di processo e di prodotto: «Molti paesi dell'area euro hanno adeguato il loro portafoglio di esportazioni alle innovazioni tecnologiche delle economia avanzate. In Italia, la maggior parte delle imprese con più di 20 dipendenti ha avviato processi di ristrutturazione. Molte di loro hanno cominciato a consolidare il proprio livello tecnologico e a diversificare i mercati di riferimento». Un processo di ristrutturazione generalizzato che secondo il presidente della Bce «farà delle imprese europee e italiane le più preparate per affrontare i mercati internazionali».
Corrado Passera: «Stimolare la crescita per creare posti di lavoro»
«È indubbio che ci sono segnali di miglioramento rispetto agli anni scorsi, ma sono d'accordo con Tremonti sul fatto che siamo ancora nel pieno di un anno molto difficile», dice il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo. Il 2010, avverte, «speriamo che possa essere meno difficile del 2009, ma è sicuramente difficile per l'economia quindi la società». Per Corrado Passera, quindi, «la priorità deve essere stimolare la crescita per creare posti di lavoro».
Quanto alle ricette per uscire dalla crisi, per Corrado Passera «bisogna rimettere velocità nel sistema: in questo Paese ci vuole troppo tempo per prendere qualsiasi tipo di decisione, per esempio per fare una infrastrutture metterci venti anni, invece che 2 o 5 come altri Paesi riescono a fare, significa rinunciare a posti di lavoro, investimenti, e crescita».
Berlusconi: "L’Italia non è in declino Il governo fa la sua parte, ora riforme"
- da Michele Trancossi
il 11/04/2010 @ 03:45
Pubblico volutamente il resoconto fornito da Il Giornale, riempiendomi di nostalgia e sbigottimento, per quello che quel grande quotidiano era ai tempi (purtroppo dimenticati di Indro Montanelli) e per quello che e' oggi. permette di rendersi conto delle vere proccupazioni del premier: TV pubblica. magistratura... Lavoro, produzione di ricchezza, debito pubblico, per lui sono elementi marginali. Capisco le ragioni della maggior sintonia tra Confindustria e Lega.
«Non siamo un Paese in declino». Silvio Berlusconi lo dice davanti a una platea di seimila imprenditori, la categoria degli ottimisti: «Mai visto un pessimista arrivare da nessuna parte». Il premier invita Confindustria a lavorare assieme perché «siamo dalla stessa parte e vogliamo le stesse riforme». Fiducia, coraggio, ambizione, capacità di sacrificio, nessuna concessione «a pessimismo, disfattismo, contestazione alimentati da varie parti». Berlusconi è a casa in Confindustria, «la nostra associazione». E la presidente Emma Marcegaglia lo ripete più volte: «Siamo con te».
All’appuntamento di Parma su «Libertà e benessere» il capo del governo si presenta con un dossier che completa l’opuscolo azzurro sul «governo del fare» sventolato come una bandiera. Un dossier di cifre anticatastrofismi. Il deficit pubblico italiano, spiega Berlusconi, al netto degli interessi sul debito è il più basso d’Europa. La riduzione del Pil è contenuta rispetto ad altri Paesi. Dal 1999 la produzione manifatturiera è cresciuta più che in Germania, Francia e Gran Bretagna. L’export va meglio che in Usa e Giappone. Dal 1980 al 2005 siamo quelli che hanno aumentato di più le esportazioni manifatturiere. Il premier non rivendica benemerenze: «Il merito è soltanto di voi imprenditori e dovete esserne orgogliosi», esclama tra gli applausi.
Non ci sono soltanto i successi dell’industria. «La famiglia è stata un formidabile ammortizzatore sociale avendo fatto la scelta economicamente e moralmente valida di non indebitarsi. La ricchezza patrimoniale e finanziaria è seconda soltanto ai Paesi del Benelux». Il governo «fa la sua parte»: ha garantito la coesione sociale, i 12 provvedimenti anticrisi (cassa integrazione e incentivi vari) hanno sostenuto l’economia, gli aiuti alle banche hanno garantito una moratoria sui debiti a oltre 140mila imprese e altre 26mila hanno avuto accesso ai fondi di garanzia. «Siamo al lavoro per sburocratizzare la pubblica amministrazione, in un anno e mezzo sarà tutta su internet e si ridurrà la spesa. Abbiamo favorito l’accordo sulla riduzione delle armi nucleari puntando a un mondo senza l’incubo dell’atomica. Stiamo combattendo una lotta spietata alla criminalità organizzata e daremo ragione a Giovanni Falcone sconfiggendo la mafia. La situazione generale sta cambiando: l’altro giorno da mio figlio ho saputo che la pubblicità, un indicatore fondamentale del rilancio, sta risalendo in modo verticale».
«Naturalmente - riconosce il premier - non basta. Siamo coscienti di tutti i gravi problemi che ci affliggono. Ma rassicuriamo voi imprenditori che libereremo i cittadini e le imprese dall’oppressione burocratica, fiscale e giudiziaria». Ecco le riforme che Berlusconi realizzerà nei prossimi tre anni «perché abbiamo una maggioranza coesa». La prima, «anche se forse non in ordine di tempo, è quella delle istituzioni. Il ministro piè veloce Calderoli ha già portato la prima bozza al presidente Napolitano, ma discuteremo di tutto in tante sedi, ascolteremo ogni parere e alla fine il governo presenterà il suo disegno di legge al Parlamento. L’obiettivo è dare al premier i poteri dei colleghi europei: la nostra Costituzione, scritta nel timore di tornare sotto un nuovo regime, ha dato tutti i poteri alle Camere e nessuno al governo. Un esempio? Dopo un anno, la mia geniale idea del piano casa non è applicata neppure nelle regioni amministrate dal centrodestra».
Capitolo due: fisco. «Materia urgente, difficile, complessa. Disboscheremo la selva di leggi fiscali e arriveremo a un codice certo di tutta la normativa. Spero basteranno meno di tre anni. Avete la garanzia dell’ottimo ministro Tremonti, un uomo geniale, dalla forza d’animo rilevantissima, che quasi da solo ha respinto fulmini e saette che piovevano da tutte le parti: potevamo finire come la Grecia, invece grazie a lui abbiamo tenuto i conti in ordine. Il rigore della nostra politica fiscale ed economica è imprescindibile. A Tremonti, chapeau».
Terza riforma sul tappeto, quella della giustizia. «Quella civile è già modificata ma ci vuole tempo per l’applicazione. L’obiettivo è dimezzare i tempi. Sul versante penale, vi parla il più grande imputato di tutti i tempi e dell’universo. Sto governando da più di 2500 giorni, più del grande De Gasperi, e ho collezionato 2550 udienze. C’è una patologia in atto: le leggi che non piacciono a Magistratura democratica finiscono alla Corte costituzionale che le abroga, essendo un organo politico con 11 membri su 15 nominati da presidenti della Repubblica vicini alla sinistra». Ultimo tema toccato da Berlusconi, la legge sulle intercettazioni: «Ci riprenderemo il diritto alla libertà di telefonare nella riservatezza. Io sono stato intercettato 18 volte da una magistratura periferica e per aver respinto inaccettabili processi televisivi a cittadini che non possono difendersi, cosa ancor più grave se fatti alla tv pubblica pagata con i soldi di tutti i cittadini».
Ma Marcegaglia ha fretta "Troppi tre anni d’attesa"
- da Michele Trancossi
il 11/04/2010 @ 03:36
Gli imprenditori sollecitano il governo
ROBERTO GIOVANNINI
Sbaglierebbe chi interpretasse la lunga lista della spesa snocciolata da Emma Marcegaglia come un attacco al governo e al suo premier Silvio Berlusconi. Il capo di Confindustria ha incalzato l'Esecutivo, in alcuni momenti con veemenza. Eppure, lo ha fatto senza riuscire a trovare neanche un minuscolo atto o decisione del governo sbagliata o controproducente o da correggere. Del resto, come diceva l'Avvocato Agnelli, Confindustria è governativa per definizione; e questa presidenza non si distingue certamente da questo punto di vista. Tuttavia, a molti degli osservatori presenti nel salone della Fiera di Parma è parso di cogliere un segno nuovo: un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti della Lega Nord. «Il bravo ministro Calderoli, che noi stimiamo – ha detto a un certo punto Marcegaglia nelle sue conclusioni - ha presentato una legge per tagliare gli enti inutili. Ora quella legge giace morta. Per favore, presidente Berlusconi, tiratela fuori e subito. Noi vi sosterremo per fronteggiare le resistenze che ci saranno». Più forte ancora un secondo passaggio. «Non è più il tempo di dire federalismo fiscale sì federalismo fiscale no. Il federalismo fiscale va fatto e fatto bene».
Infine, dopo l'elogio al riformismo del Carroccio, bacchettate per il blocco ex-An: il primo atto di Renata Polverini e Giuseppe Scopelliti neopresidenti di Lazio e Calabria, è stato «andare a Palazzo Chigi a chiedere la diluizione del deficit sanitario? Se si comincia così vuol dire che il federalismo fiscale non esiste». Insomma, come afferma Daniele Pezzoni, presidente degli industriali di Parma, «noi imprenditori siamo vicini al presidente Marcegaglia, e vicini anche a Berlusconi e all'attuale governo, di cui la Lega Nord fa parte. Ma a certe condizioni. E noi possiamo fare da sprone al governo». E per spronare, Emma Marcegaglia ha spronato. Berlusconi aveva detto che in pratica la crisi non si era sentita in Italia? Il «Paese è fermo», replica lei, «i segnali dicono che siamo in declino da dieci anni». Per questo bisogna «girare pagina e assumere impegni precisi in tempi precisi». Ad esempio sul fisco: «Non possiamo aspettare tre anni per una riforma fiscale, dobbiamo implementarla prima». «Basta promesse generiche – insiste - il governo mostri di preferire le decisioni ai rinvii e faccia quello che non si è fatto negli ultimi 15 anni». Perché, ora, dopo le elezioni, «queste Regionali ti offrono una prova, che è l'ultima, senza appello». Dopodiché, non è che ci siano alternative al Cavaliere: «tutti insieme, con il tuo governo, dobbiamo superare i problemi dell'Italia». E giù lodi per molti ministri, da Sacconi alla Gelmini. La lista della richieste di Confindustria non è corta. Semplificazione dello Stato, fisco, federalismo fiscale, nucleare. Ma da subito, al massimo entro fine maggio, un miliardo per la ricerca e un miliardo e mezzo per le infrastrutture. Per fine anno, un piano per tagliare la spesa corrente dell'1% di Pil all'anno per tre anni. In questo modo, «si potrà tornare a crescere del 2% di Pil all'anno nel prossimo triennio, e assicurare 50 miliardi di euro in più di ricchezza e 700mila nuovi posti di lavoro».
Piovono applausi, come pure moltissimi applausi si prende il leader della Cisl Raffaele Bonanni, che attacca ventre a terra la Cgil («una parte minoritaria del sindacato che ostacola e pone veti»), chiede sgravi fiscali per imprese e lavoratori, e dice «basta ai presidenti di provincia che prendono più del Presidente degli Stati Uniti». Bonanni piace persino più di Maurizio Sacconi, che annuncia un piano triennale per il lavoro, chiede ai giovani di accettare qualunque lavoro manuale, e assicura la sostituzione dello Statuto dei Lavoratori.
La stampa
Un giro di valzer per Emma «la padana» Ora punta su Bossi
- da Michele Trancossi
il 11/04/2010 @ 03:35
Un giro di valzer per Emma «la padana» Ora punta su Bossi
di Rinaldo Gianolatutti
La realtà è questa: Silvio non scalda più i cuori come una volta. Anche lui non riesce più a fare troppe promesse, a raccontare troppe balle, sa che nemmeno i suoi più fedeli aficionados seduti nella grande platea alla Fiera di Parma possono reggere più il gioco. L’unica certezza è che il premier ha preparato il libro «Il governo del fare» che vuole distribuire agli associati di Confindustria. Sono passati i bei tempi del 2001 e del 2002, quando Berlusconi trionfava nelle Assise confindustriali di Parma, quando Calisto Tanzi pagava e invitava imprenditori e banchieri nella sua bella villa di Collecchio a mangiare e bere, con i Kandinskij e i De Nittis appesi ai muri.
Perchè uno sarà pur un bancarottiere, ma con la cultura non si scherza. Nessuno, però, si ricorda del grande elargitore, nemmeno la Gazzetta di Parma , la Pra vda locale degli industriali. Ma questa non è giornata per i ricordi, alè si cambia aria. Emma Marcegaglia lancia la svolta e con le sue truppe si prepara a fronteggiare una crisi ancora lunga che, tra il 2008 e il 2009, ha determinato un calo del 6% del pil e la scomparsa di un milione di posti di lavoro. Per la prima volta in due anni la leader di Confindustria ha fatto un discorso che segna un cambio di passo, apre forse un’altra stagione comunque densa di incognite. Accantonato il fastidioso birignano confindustriale, Marcegaglia ha deciso che, a metà del suo mandato finora certo non memorabile, è ora di sparigliare le carte anche con l’azionista di riferimento Berlusconi.
La presidente degli industriali non fa una piega ed è pronta a cambiare cavallo politico: se Berlusconi non riesce nelle sue riforme e insiste solo sulle sue personali questioni giudiziarie, allora si può tentare con Bossi e i suoi leghisti. D’altra parte il risultato elettorale delle regionali non lascia dubbi: la Lega ha vinto al Nord, da Torino a Treviso, dove pulsa l’industria manifatturiera, dove la “fabbrica diffusa” sancisce il patto, o forse solo una momentanea alleanza, dei produttori, operai e piccoli imprenditori il cui destino appare strettamente legato. Come sia possibile per la politica leghista soddisfare le imprese, gli artigiani, i commercianti e il “popolo”, cioè i lavoratori dipendenti è una sfida ancora tutta da vedere.
La Confindustria, sempre attenta ai risparmi e all’efficienza, è pronta addirittura a sposare il federalismo leghista dopo che per anni aveva messo le mani avanti, denunciando il rischio evidente di nuovi sprechi anzichè di una maggiore efficienza nella gestione delle amministrazioni locali e nella distribuzione equa delle risorse. Ora la presidente Marcegaglia è pronta a cavalcare la tigre padana, senza prendere le distanze pubblicamente nemmeno dai suoi chiari istinti xenofobi, perchè le imprese non vivono di promesse, ma di quattrini e affari. E qualcuno, dopo due anni di crisi drammatica, deve portare nuove occasioni proprio per moltiplicare quattrini e affari.
E se Bossi è meno elegante di Berlusconi ma più efficace, allora va bene pure lui. La svolta leghista della Confindustria dovrà essere misurata nelle prossime settimane, ma già ora si può dire che la scelta di Emma da Mantova non è stata un’invenzione dell’ultimo momento, non è stata ispirata da una necessità mediatica. Nelle ultime settimane le piccole e medie imprese hanno fatto capire a Marcegaglia che dopo due anni di allineamento con il governo Berlusconi il bilancio era largamente in deficit. La Confindustria ha portato a casa poco, quasi nulla, certo non i punti elencati ieri come obiettivi prioritari per il rilancio dell’economia e del paese. In più la presidente è uscita, per ora, vincente da un gioco di potere tutto confindustriale, in contrasto con Luca di Montezemolo e soci, e ha rintuzzato le critiche, mai sopite, per la gestione deludente e in passivo di quella macchina da soldi che era una volta Il Sole-24 Ore.
Ma, davanti a una crisi ancora faticosa e in assenza di forti e organici interventi del governo, la fronda confindustriale potrebbe riprendere fiato. In questo giro di valzer di Marcegaglia l’aspetto che appare più preoccupante è la totale rimozione dei meriti, pochi ma ci sono, delle politiche dei governi di centrosinistra, dei Prodi e dei Bersani. La presidente parla delle liberalizzazioni ma si dimentica di ricordare che le lanciò il segretario del pd e oggi il centrodestra le vuole picconare. Cita la necessità di togliere il costo del lavoro dall’Irap, ma evita di ricordare che è la proposta fatta da Epifani.
L’opposizione, il centro sinistra, anche il più grande sindacato italiano scompaiono almeno oggi dall’orizzonte della Confindustria che gioca le sue carte tutte nel recinto del centrodestra. Niente di male, basta saperlo e ricordarsene in futuro. Marcegaglia, in più, non sembra cogliere la negatività dell’asse Sacconi-Bonanni che punta esclusivamente a escludere la Cgil dal confronto sindacale e industriale, come è avvenuto con il blitz sull’avviso comune dell’arbitrato. Comunque vada la Confindustria di Bossi o di Silvio, per i lavoratori saranno guai.
11 aprile 2010
L'Unita'
Il Comune di Parma affondato da Berlusconi e Tremonti: Il testo del decreto.
- da Michele Trancossi
il 28/03/2010 @ 06:04
Il testo del DECRETO-LEGGE
25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori. (10G0062)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a:
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all'estero della sede sociale delle societa' e' obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.
Art. 2
Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della
sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano
simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono
aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici
di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,
anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano
l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 3
Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori
a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo
e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della
Commissione tributaria centrale.
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la
persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni
vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di
cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette
convenzioni, il commissario puo' certificare, secondo modalita' e
termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di
assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto.
Art. 4 (ndr. Sabotaggio a Parma)
Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa. 2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma. 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita': a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali; b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e' soppresso. 6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali. 7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.
Art. 5
Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu'
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere
b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica,
comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il governo Berluscono contro Parma: ecco il decreto!
- da Michele Trancossi
il 28/03/2010 @ 05:59
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori. (10G0062)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a:
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all'estero della sede sociale delle societa' e' obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.
Art. 2
Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della
sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano
simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono
aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici
di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,
anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano
l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 3
Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori
a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo
e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della
Commissione tributaria centrale.
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la
persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni
vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di
cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette
convenzioni, il commissario puo' certificare, secondo modalita' e
termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di
assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto.
Art. 4
Fondo per interventi a sostegno
della domanda in particolari settori
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo
un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni
ulteriore disposizione applicativa.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella
ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate
tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'
soppresso.
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a
finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento
delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca
si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei
suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento
statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,
su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del
presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in
essere.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A
compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota
delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.
Art. 5
Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu'
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere
b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica,
comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Personalmente,
conosco bene gli USA.
Solo l'11% della popolazione
ha acqua privata!
Sono quelli che hanno la
peggiore qualita' di acqua!
In Italia vogliono privatizzarla! Firma anche tu!